Mediazione in Videoconferenza Moduli di mediazione Indennità di mediazione

Regolamento


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ORGANISMO DI MEDIAZIONE ACCREDITATO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA n. 887

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

CONCILIAMOCI S.R.L.

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Avvio della mediazione e adesione

Art. 3 Luogo di mediazione

Art. 4 La nomina del mediatore e tirocinio

Art. 5 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza

Art. 6 Cause di incompatibilità

Art. 7 Presenza delle parti e loro rappresentanze

Art. 8 Obbligo di riservatezza

Art. 9 Diritto di accesso agli atti e privacy

Art. 10 Il servizio di mediazione

Art. 11 Le indennità del procedimento

Art. 12 Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore

Art. 13 La mancata partecipazione al procedimento di mediazione e le conseguenze

Art. 14 Gli esiti del procedimento di mediazione. Scheda di valutazione del Servizio

Art. 15 Il verbale di conciliazione

Art. 16 L’accordo finale e altri sviluppi

Art. 17 Il verbale di conciliazione quale titolo esecutivo

Art. 18 Il regime delle spese processuali

Art. 19 Vantaggi fiscali

Art. 20 La legge applicabile e i criteri interpretativi

Art. 21 Responsabilità delle parti

Art. 22 Delegato e sedi secondarie

Art. 23 Sospensione, cancellazione e mediazioni pendenti

Art. 24 Modalità telematica per la mediazione

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di Mediazione per la risoluzione di conflitti sottoposti ai mediatori dell’Organismo di Mediazione gestite da Conciliamoci s.r.l. a socio unico (“CONCILIAMOCI” ovvero l’Organismo) iscritto al Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma del D.LGS. del 4 marzo 2010 n. 28 e del successivo D.M. del 18 ottobre 2010 n. 180 nonché delle modifiche ed integrazioni operate dal D.M. n. 145 del 06 luglio 2011 pubblicato in G.U. 197 del 25.08.2011

2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da CONCILIAMOCI in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento

3. Il Regolamento di Mediazione da applicare e osservare è quello vigente al momento del deposito della domanda di Mediazione presentata dalla parte istante o congiuntamente dalle parti in conflitto

4. In conformità alle previsioni del D.LGS. 4 marzo 2010 n. 28, e successive modifiche e integrazioni, e di ogni normativa ad esso collegata, il servizio di Mediazione offre la possibilità di risolvere, tramite un Mediatore, controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili, incluse quelle in cui sia parte una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.LGS. del 30 marzo 2001 n. 165

5. La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del Mediatore che ne garantiscano l’imparzialità la neutralità e l’indipendenza oltre che l’idoneità allo svolgimento dell’incarico

6. I Mediatori sono professionisti neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con il compito di aiutare le parti a trovare una soluzione negoziata della lite, accettabile da entrambe. I Mediatori di CONCILIAMOCI avranno la possibilità di formulare una proposta così come meglio specificato infra previa specifica richiesta delle parti; in caso di formulazione della proposta di cui all’art. 11 del D. LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, la proposta può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di Mediazione

7. Il procedimento di Mediazione si attiva, come previsto dall’art. 5 D.LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni in presenza di:

a) Un accesso volontario al servizio

b) Un tentativo di Mediazione quale condizione di procedibilità

c) Una clausola di Mediazione inserita all’interno di un contratto, atto costitutivo, statuto di un Ente

d) Un invito del Giudice

e) Ogni altra convenzione o documento sottoscritto tra le parti che prevedano in modo espresso la possibilità di far ricorso al procedimento di Mediazione

8. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche per via telematica (email e PEC con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento) indicate sul sito www.conciliamocisrl.com. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza

9. L’articolato che segue individua le regole e i principi cui ogni soggetto, pubblico e privato, persona fisica o giuridica, deve attenersi allorquando effettua la scelta di rivolgersi all’Organismo di Mediazione istituito da “CONCILIAMOCI”

Tali regole e principi caratterizzano l’intero svolgimento della Mediazione, dalla fase di inoltro della domanda di Mediazione alla scelta del Mediatore, dall’adesione al procedimento alla fissazione di incontri tra le parti, dalla nomina di eventuale co-mediatori, di un collegio di Mediatori o Consulenti (del Mediatore) allo svolgimento di singoli incontri congiunti o riservati con le parti, fino a giungere alla possibile stesura del Verbale di avvenuta Conciliazione (e del relativo testo dell’accordo ad esso collegato)

Completano il Regolamento di procedura una serie di documenti che consentono di individuare nel dettaglio compiti, responsabilità e ogni altro profilo operativo

In particolare il Codice Etico dell’Organismo di Mediazione, il modello di Scheda di Valutazione del servizio di Mediazione, il Tariffario o Tabella delle Indennità previste per legge per la gestione di ogni procedimento di mediazione, consultabili sul sito internet: www.conciliamicisrl.com

ART. 2

AVVIO DELLA MEDIAZIONE E ADESIONE

1. Chi intende avviare un procedimento di Mediazione sulla base del presente Regolamento, deve presentare una apposita Istanza, compilandola in tutti i suoi spazi, indicando espressamente la sede di riferimento. La domanda così compilata, indirizzata all’attenzione dell’Organismo, può essere materialmente consegnata presso una delle sedi dell’Organismo, nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ad opera della parte personalmente o di un suo delegato ovvero spedita mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai recapiti della sede o delle sedi secondarie interessate consultabili al sito internet (www.conciliamocisrl.com), nelle apposite sezioni “contatti” e “dove siamo”

Le parti possono anche presentare l’istanza su carta libera purché contenga le seguenti indicazioni:

  • Il nome dell’Organismo presso cui gestire la Mediazione (CONCILIAMOCI)

  • Il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti in conflitto: nome e cognome della parte istante, qualora sia una persona fisica, denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, qualora sia persona giuridica

  • Gli eventuali rappresentanti e/o consulenti delle parti presso cui effettuare le dovute comunicazioni con eventuale indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia. L’Organismo potrà richiedere che la delega per la partecipazione al procedimento di Mediazione venga rilasciata dalla parte al momento del deposito della domanda in modo da consentire la verifica degli effettivi poteri del rappresentante

  • L’oggetto della lite (l’esposizione sintetica del fatto)

  • Le ragioni della pretesa e i documenti a fondamento della stessa

  • Il valore economico della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile (articoli 10 e seguenti c.p.c.). Per le liti di valore Indeterminato, Indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti sulla stima, CONCILIAMOCI decide il valore di riferimento secondo i criteri previsti dalla norma vigente e lo comunica alle parti entro il primo incontro. In ogni caso se all’esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’Indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento

  • L’autorizzazione al Trattamento dei dati personali

  • L’accettazione del Regolamento, del Codice Etico dell’Organismo di Mediazione e delle Tariffe o Tabella delle Indennità di CONCILIAMOCI

La domanda, in qualunque forma presentata, deve essere accompagnata nel caso di istante persona fisica, da copia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale ai fini della identificazione del soggetto, nel caso di persona giuridica da visura camerale aggiornata, nonché da copia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale del legale rappresentante

Nel caso di più richiedenti è necessario eleggere il domicilio dove inviare le comunicazioni oppure indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Le parti coinvolte possono anche presentare una domanda congiunta di Avvio del procedimento di Mediazione utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.conciliamocisrl.com nell’apposita sezione

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o , se proposta congiuntamente, da tutte le parti

2. Come previsto dall’art. 4 D.LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, la domanda di Mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 D.LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, è presentata mediante deposito di un’Istanza presso un Organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’Istanza

3. Al momento di presentazione dell’Istanza di Mediazione l’Organismo provvede ad attribuire il numero di protocollo del Registro degli Affari di Mediazione e il responsabile dell’Organismo designa un Mediatore, ritenuto idoneo a svolgere la funzione di terzo neutrale nella lite e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda

4. CONCILIAMOCI comunica alle parti dell’avvenuta ricezione dell’Istanza, la data del primo incontro, e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze organizzative dell’Organismo e delle parti. L’istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte con ogni mezzo idoneo in particolare a quanto previsto per legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a CONCILIAMOCI per difetti o errori nella convocazione delle parti a seguito della inesatta e/o incompleta individuazione delle parti e/o del loro domicilio

5. Nel presente Regolamento è previsto che il Mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti

6. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, nei casi di cui all’articolo 5 comma 1bis e comma 2 del D.LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’Avvocato. Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione. Il Mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro Avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di Mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento

La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro. Diversamente l’incontro potrebbe essere rinviato ad altra data

A riguardo, nei casi di cui all’articolo 5 comma 1bis e comma 2 del D.LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, il Mediatore svolge l’incontro con la parte istante assistita da un Avvocato anche in caso di mancata partecipazione della controparte

7. CONCILIAMOCI ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura

8. Quando l’esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al Mediatore si conclude senza l’accordo

Nel caso in cui le parti, al termine del primo incontro, si esprimano positivamente circa la possibilità di iniziare la procedura di Mediazione, il Mediatore procede con lo svolgimento

Il deposito della Istanza, così come la relativa adesione, importano conferimento dell’incarico, accettazione del Regolamento e delle Indennità, secondo la Tabella delle Indennità di CONCILIAMOCI, con assunzione del relativo obbligo di pagamento. Le Indennità di Mediazione, dovute solo in caso di avvio del procedimento di Mediazione al termine del primo incontro di programmazione, sono corrisposte prima dell’inizio del procedimento di Mediazione in misura non inferiore alla metà, in difetto, il procedimento rimane sospeso fino al momento del pagamento

Il procedimento è riassunto per la data fissata dal Mediatore designato, dandone comunicazione alle parti

9. Il procedimento di Mediazione, improntato alla più totale rapidità, ha una durata non superiore a 3 mesi, che decorrono dalla data di deposito della domanda di Mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto e del quinto periodo del comma 1bis e comma 2 dell’art. 5 del D.LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, non è soggetto a sospensione feriale. Agli incontri congiunti possono alternarsi incontri singoli, sia con le parti, sia con i rispettivi assistenti

10. Il Mediatore presenzia ai vari incontri del procedimento seguendo le indicazioni contenute all’interno del Regolamento, esponendo alle parti i principi e le regole che verranno seguiti, il regime delle spese processuali, con espresso riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del D.LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonchè concordando con le parti le modalità e i tempi degli incontri

ART. 3

LUOGO DI MEDIAZIONE

1. Il luogo di svolgimento del procedimento di Mediazione è quello del Giudice territorialmente competente a decidere della controversia in cui l’Organismo abbia una propria sede (legale o sede secondaria). CONCILIAMOCI può fissare lo svolgimento della procedura anche in altra struttura ritenuta più idonea diversa da quella ove è sita la sede legale o secondaria, con il consenso delle parti, del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo o di un suo delegato (ai sensi dell’art. 22 del presente Regolamento), purchè resti nell’ambito della circoscrizione territoriale del Giudice competente a decidere della controversia

2. La sede della Mediazione di cui al punto 1 del presente articolo è importante soprattutto in considerazione della previsione di cui all’art. 12 comma 1 del D.LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, a mente del quale “il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della stessa regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo”

Dunque la sede viene intesa, anche ai fini dell’omologa del Presidente del Tribunale, secondo quanto prescritto al citato punto 1

La mediazione può essere svolta anche in modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 n.4 del DM 180/2010 (art. 24 del presente regolamento)

ART. 4

LA NOMINE DEL MEDIATORE E TIROCINIO

1. Il Mediatore è designato dal Responsabile dell’Organismo o da un suo Delegato ai sensi dell’art. 22 del presente Regolamento, tra i suoi professionisti (inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro degli Organismi ai sensi di legge) adeguatamente formati, preparati e aggiornati, attraverso percorsi didattici in linea con le prescrizioni normative e ministeriali vigenti, e iscritti in appositi elenchi (mediatori civili, mediatori esperti in materia internazionale, mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo), i quali abbiano requisiti di competenza, professionalità, esperienza necessari per gestire un procedimento di Mediazione finalizzata alla Conciliazione, oltre agli altri requisiti richiesti dal D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011

La lista dei Mediatori è consultabile sul sito www.conciliamocisrl.com

2. L’assegnazione degli affari di Mediazione viene effettuata in considerazione di criteri predeterminati, basati su:

  • Una competenza professionale del Mediatore o co-mediatore designato in specifici settori professionali (es. settore giuridico – settore economico – settore tecnico – settore umanistico, ecc.) da rapportare alla natura ordinaria o particolarmente complessa delle disputa da gestire in Mediazione, che influenza la scelta dello stesso Mediatore o del co-mediatore

  • La tipologia di laurea posseduta e il percorso professionale e formativo complessivamente svolto nell’arco della vita professionale e lavorativa

  • Una esperienza acquisita dal Mediatore o dai Mediatori designati nel campo della gestione stragiudiziale e negoziale delle controversie

  • Un criterio di appartenenza geografica del Mediatore alle singole sedi di CONCILIAMOCI

  • Un criterio di rotazione, (per quelle controversie che non presentano particolari difficoltà ed il cui valore sia contenuto entro determinati limiti), nella scelta del Mediatore o dei Mediatori cui conferire l’incarico, da applicare ove sia presente un numero superiore a 1 di Mediatori nelle sedi di CONCILIAMOCI per le singole materie oggetto di mediazione, tenendo presente sempre l’esperienza, la competenza professionale e la formazione degli stessi come sopra individuate

  • Un criterio legato alla maggior esperienza e maggiori garanzie nel gestire un certo genere di liti, nei casi più complessi e di valore medio o elevato

3. La designazione del Mediatore può avvenire anche su una comune indicazione delle parti, ove queste abbiano manifestato una preferenza per la nomina di uno specifico mediatore presente all’interno degli elenchi dell’Organismo di Mediazione

4. Il Mediatore è un professionista che ha una competenza ed esperienza professionale in specifiche materie ed è uno specialista nelle tecniche di Mediazione finalizzata alla Conciliazione, con abilità negoziali e gestionali con riferimento a dispute e situazioni di criticità. Il Mediatore non ha potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il suo ruolo è tendenzialmente quello di agevolare la comunicazione tra le parti, garantire un ascolto attivo reciproco, ragionare insieme a loro sulle dinamiche del conflitto, facilitando la composizione stragiudiziale delle liti, procedendo senza formalità e nei modi ritenuti più opportuni, nel rispetto della legge e della volontà delle parti medesime, consentendo alle stesse di definire la propria controversia mediante la possibile redazione di un Verbale di Accordo

5. Il Mediatore, in conformità all’art. 4 comma 3 lett. b) D.M. 180/2010 (come introdotto dal D.M. 145/2011) è tenuto a formarsi adeguatamente e ad approfondire la propria preparazione con specifici percorsi di aggiornamento biennali, nonché a partecipare nello stesso biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso l’Organismo. Il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni

6. L’Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art.4 comma 3 lettera b) del D.M. 180/2011 (come introdotto dal D.M.145/2011) e successive modifiche e integrazioni

7. Con il consenso di CONCILIAMOCI, del Mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione altri Mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco, a titolo di tirocinio come previsto dall’art. 2 comma 1 punto 1) del D.M. 145/2011

La determinazione del numero dei Mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è lasciata alla valutazione del Responsabile dell’Organismo, che terrà conto della natura dell’affare di Mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione

I Mediatori tirocinanti che assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno

8. In controversie complesse, si può affiancare al Mediatore nominato un co-mediatore ovvero si può ricorrere a un collegio di più Mediatori; in tal caso l’indennità di mediazione dovuta dalle parti rimane invariata

9. Il Mediatore può inoltre avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il cui compenso è interamente a carico delle parti

10. Il Mediatore esegue personalmente la propria prestazione e non può essere legato da rapporto di subordinazione con l’Organismo, ed ha i poteri stabiliti dalla legge. Il rapporto giuridico fra il Mediatore e l’Organismo di Conciliazione è, conseguentemente, disciplinato come contratto d’opera intellettuale, utilizzando le previsioni (anche fiscali) vigenti e corrispondenti alle modalità sostanziali del rapporto che siano idonee e garantire indipendenza, imparzialità e riservatezza

11. E’ fatto divieto al Mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti

12. CONCILIAMOCI si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

ART. 5

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA’ ED INDIPENDENZA

1. Il Mediatore nominato deve svolgere l’incarico con neutralità, indipendenza , imparzialità e nel rispetto del Codice Etico dell’Organismo sottoscrivendo una apposita “Dichiarazione di Imparzialità” di cui all’art. 14 comma 2 lett. A, D.LGS. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, per ogni affare di Mediazione e prima dell’inizio del relativo procedimento

2. In casi eccezionali, CONCILIAMOCI può sostituire il Mediatore prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione con altro della propria lista di pari esperienza

A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l’Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione

3. Le parti possono, in ogni caso, chiedere la sostituzione del Mediatore per giustificati motivi, qualora non si sentano rappresentate dall’attività posta in essere dallo stesso, ovvero percepiscano una palese violazione delle norme del Codice Etico relativamente all’imparzialità, indipendenza, neutralità e terzietà. Su tale istanza di sostituzione del Mediatore deciderà il Responsabile dell’Organismo di Mediazione o il suo Delegato. In caso di accoglimento di tale istanza, verrà designato un nuovo Mediatore, il cui nominativo verrà comunicato tempestivamente alle parti. Qualora la Mediazione sia svolta dal Responsabile dell’Organismo, sulla eventuale richiesta di sostituzione dello stesso decide il delegato di CONCILIAMOCI

4. Il Responsabile dell’Organismo non può autodesignarsi o essere designato nel caso in cui sia egli stesso, in prima persona ad avviare procedure di Mediazione nei confronti di terzi. In questi casi sarà il Delegato a designare un Mediatore scelto dall’elenco dei professionisti per competenza e secondo criteri stabiliti dal presente regolamento

5. Il Mediatore designato può per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione

6. Ove la controversia giunga alla fase arbitrale, a seguito del fallimento del procedimento di Mediazione, il Mediatore designato non potrà fungere da arbitro, nè potrà svolgere funzioni di difensore di una delle parti per la stessa controversia, salva diversa volontà espressa congiuntamente dalle parti

7. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo

ART. 6

INCOMPATIBILITA’

Non possono assumere l’incarico di Mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile o che si trovino in una situazione di conflitto di interessi

1. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Mediatore non può accettare la nomina quando:

a) Abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti

b) Una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali

c) Se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori

d) Se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori

e) Se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza

f) Se è tutore o curatore di una delle parti

g) Se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 139/2014:

– Il Mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di Mediazione dinanzi all’Organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali

– Non può assumere la funzione di Mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di Mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del Codice di Procedura Civile

– Chi ha svolto l’incarico di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali

3. In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il suo comportamento a probità e correttezza affinché si svolga con imparzialità e indipendenza

4. Il Mediatore nominato può in ogni caso rinunciare all’incarico, ove si ritenga non competente per imparzialità e indipendenza. In tal caso, il Responsabile dell’Organismo procede alla sua tempestiva sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo per le parti

Il Mediatore designato comunica sia a CONCILIAMOCI sia alle parti, qualsiasi interesse personale o economico connesso all’esito della procedura di mediazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere vista come conflitto d’interessi (sia questo apparente o reale)

ART. 7

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, diverso dal proprio legale che assista, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste fornito di necessari poteri per definire la controversia. mediante apposita procura speciale scritta

3. Nei casi di cui all’articolo 5 comma 1bis e comma 2 del D.LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato

4. In assenza della parte, pur invitata dall’Organismo a comparire di persona, anche al fine di agevolare l’accordo transattivo finale, l’eventuale accordo potrà essere sottoscritto dal legale e dal rappresentante munito di apposita ed opportuna delega. Tuttavia, in tal caso, l’Organismo si riserva la facoltà di richiedere al rappresentante procura speciale con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale

Qualora sia richiesta la procura speciale e questa non venga esibita, al Mediatore non sarà consentito dare atto dell’avvenuto accordo

5. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle Mediazioni c.d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.LGS. 28/2010 e successive modifiche

ART. 8

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L’intero procedimento di Mediazione finalizzato alla Conciliazione ha carattere riservato: la riservatezza copre ogni informazione acquisita, ogni appunto preso, ogni documento redatto solo per il procedimento di mediazione

2. Qualsiasi informazione, affermazione o dichiarazione, offerta o promessa fatta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, consulenti legali ed esperti, e dal mediatore, è riservata e non può essere divulgata a terzi. c.d. (riservatezza interna ed esterna)

La riservatezza interna, riguarda il rapporto tra le parti e il mediatore, in virtù della quale quest’ultimo non può riferire ad una parte le informazioni apprese durante i colloqui riservati con l’altra e viceversa, salvo e alle condizioni in cui sia autorizzato dall’altra parte esponente

La riservatezza esterna garantisce che il procedimento di Mediazione si svolga in modo tale che né il Mediatore, né le parti, né qualunque altra persona (compresi gli assistenti delle parti e i consulenti e tirocinanti) coinvolta direttamente o indirettamente nell’amministrazione e gestione di tale procedimento possano comunicare o divulgare a terzi all’esterno notizie, dati, informazioni, dichiarazioni e scritti, appresi durante il procedimento

Ogni parte s’impegna e obbliga a non citare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze accaduti e appresi nel corso del procedimento mediativo, il Mediatore, gli eventuali co-mediatori, i mediatori in tirocinio gli ausiliari, le parti del procedimento, il personale amministrativo, i responsabili di CONCILIAMOCI e chiunque altro sia stato comunque interessato dalla procedura di mediazione, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge

3. Allo stesso modo chiunque accede alla presente procedura di Mediazione si obbliga a non deferire o riferire giuramento e non deferire interrogatorio formale sui fatti accaduti o quant’altro avvenuto all’interno della procedura di mediazione

4. Per espressa previsione legislativa al Mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore e dalle disposizioni dell’art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili

5. Le parti ed ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli Avvocati ed i consulenti i tirocinanti – sono obbligati a mantenere la massima riservatezza e si obbligano a non presentare come prova e/o capo di prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

  • Opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal terzo neutrale, nel corso della procedura di mediazione

  • Ammissioni fatte dalla controparte nel corso della procedura di Mediazione

  • La circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal Mediatore

6. La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

  • Tutte le parti, il Mediatore e il Responsabile dell’Organismo, di comune accordo, consentono la sua disapplicazione

  • Il Mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza

  • Il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità fisica e psicologica di persone e bambini se la previsione della riservatezza è applicata

  • Il terzo neutrale ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata

  • In presenza di superiori esigenze di ordine pubblico dello Stato

7. Il Mediatore in applicazione del Codice Etico, ha la facoltà di interrompere la procedura, dandone informazione alle parti in conflitto, qualora sia raggiunto un accordo che ritenga non azionabile o illegale, in considerazione delle circostanze del caso e della sua competenza specifica, oppure egli concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente porterà ad una risoluzione della controversia anche in considerazione del comportamento che appaia disonesto di una o di entrambe le parti

8. Ove presente alle mediazioni anche il mediatore in tirocinio, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di Mediazione. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura

9. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.

ART. 9

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 9 comma 2 nel D.LGS. 28/2010 e successive modifiche integrazioni, il Regolamento garantisce il diritto d’accesso delle parti agli atti del procedimento di Mediazione che il Responsabile dell’Organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione per un periodo di tre anni, dalla conclusione della procedura. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero per ciascuna parte gli atti depositati nella propria sessione separata, ovvero i documenti che vengono prodotti dalle parti specificatamente come riservati

Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al difuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati

2. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate o quelle che consentono al mediatore di favorire la composizione del contenzioso

3. Ogni dato raccolto dall’Organismo di Mediazione è oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 (in seguito GDPR) secondo principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti

4. Almeno 6 (sei) giorni prima dell’incontro di Mediazione, e salvo diversi accordi, ciascuna parte fornisce al Mediatore una memoria scritta che riepiloghi i termini della controversia e il suo stato attuale, nonché eventuali documenti e informazioni ritenuti utili. Il Mediatore può richiedere a ciascuna parte di fornire chiarimenti e informazioni aggiuntive

5. Il Mediatore può limitare la lunghezza delle memorie e degli eventuali allegati. Può altresì incoraggiare le parti a scambiarsi memorie e ogni altro materiale già consegnatogli, per promuovere la comprensione dei reciproci punti di vista.

6. Salvo diversi accordi, il materiale e le informazioni fornite al Mediatore sono coperti da riservatezza assoluta

ART. 10

IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

1. Il Servizio di Mediazione cura ogni attività all’interno dell’Organismo di Mediazione e assicura che lo svolgimento del procedimento avvenga nel rispetto dei principi di neutralità, indipendenza, imparzialità e riservatezza, favorendo la celerità nella definizione della controversia e agevolando la tempestiva conoscenza di ogni comunicazione

ART. 11

LE INDENNITA’ DEL PROCEDIMENTO

1. Ogni parte interessata a risolvere in via stragiudiziale il conflitto, al fine di poter fruire del servizio di Mediazione, è tenuta al pagamento delle Indennità, ai sensi dell’art. 16, del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni

Nel caso le parti decidano, al termine del primo incontro, di avviare il procedimento di Mediazione, al fine di poter fruire del servizio sono tenute al pagamento delle Indennità in base a quanto previsto dalle tariffe della Tabella delle Indennità di CONCILIAMOCI e si determinano in base al valore indicato nell’Istanza eventualmente modificato dall’Organismo nel corso del primo imcontro

2. Le spese di Avvio del procedimento sono dovute in solido da ogni parte, secondo quanto previsto dalla Tabella delle Indennità di CONCILIAMOCI. Le spese del procedimento di Mediazione, che comprendono anche l’onorario del Mediatore, vengono poste a carico di ogni parte (in solido), salvo diverso accordo tra le stesse. Gli oneri fiscali dell’Accordo di Conciliazione sono a carico sempre delle parti

3. Salvo diverso accordo, le Indennità della Mediazione da corrispondere a CONCILIAMOCI, inclusive delle spese amministrative e dell’onorario del Mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della Mediazione

4. Al fine del pagamento delle Indennità, quando più soggetti rappresentano un unico Centro di Interessi si considerano una sola parte

5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro

Ai sensi del nuovo art. 16 comma 4 lett. D) DM 180/2010, come modificato dall’art. 7 DM 139/2014, la riduzione dell’importo massimo delle spese di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento avviene nelle materie di cui all’art. 5 comma 1bis e comma 2 del D.LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni

6. Per le mediazioni di alto valore, le spese di Mediazione e le modalità di pagamento potranno essere determinate con le parti in sede di primo incontro, tenuto conto della difficoltà, importanza e complessità della procedura

7. Le eventuali spese per l’utilizzo dei consulenti (del mediatore) iscritti in appositi albi presso i Tribunali, sono calcolate in base alle tariffe professionali ove esistono o previo preventivo accordo con le parti medesime

ART. 12

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione. Il Mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro Avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di Mediazione e, nel caso positivo redige un Verbale di Avvio alla Mediazione con il quale le parti si impegnano a pagare le Indennità dovute. In tal caso la procedura di Mediazione prosegue immediatamente oppure in incontri successivi

Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti ed i loro consulenti e rappresentanti

2. Il Mediatore durante gli incontri congiunti o separati con le parti, ed eventuali consulenti non esegue alcuna forma di registrazione o verbalizzazione

3. Il Mediatore può rinviare l’incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione

4. Nel corso del procedimento il Mediatore designato può richiedere a ciascuna parte di fornire chiarimenti scritti, informazioni aggiuntive e documenti ulteriori ritenuti utili

5. Solo se espressamente richiesto da tutte le parti, il Mediatore può formulare una proposta. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, la stessa può provenire, anche da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino allora la Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. La proposta di cui sopra può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione

6. Nell’ipotesi in cui le parti espressamente fanno richiesta al Mediatore di formulare una proposta, questi è tenuto a portare a conoscenza delle medesime, i contenuti sanciti dall’art. 13 D.LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni (spese processuali), per consentire alle stesse di decidere con consapevolezza e completezza di informazioni se continuare o meno in tale direzione

7. La proposta di Conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, le quali devono far pervenire sempre per iscritto ed entro 7 giorni, l’accettazione o il rifiuto della stessa. In caso di mancanza di risposta nel suddetto termine, la proposta si considera come rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento

8. Per le materie indicate all’art. 5 comma 1bis e comma 2 D.LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, per le quali il tentativo di Mediazione è previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al Mediatore si conclude senza l’accordo. La Mediazione deve essere effettivamente svolta dinanzi al Mediatore, anche nel caso di mancata adesione e assenza della parte chiamata in Mediazione (pur se regolarmente contattata) e in presenza della sola parte che ha attivato il relativo procedimento. Infatti, in queste situazioni, il Mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del Mediatore. Pertanto, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, la parte istante deve essere presente all’incontro fissato per l’esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione. La Segreteria dell’Organismo rilascia attestato di conclusione del procedimento solo a seguito della redazione da parte del Mediatore del Verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato ai sensi dell’articolo 11 comma 4 D.LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni

9. In caso di Mediazione volontaria, delegata dal Giudice o scelta dalle parti con una clausola, il Mediatore può chiudere il procedimento di Mediazione, anche se la parte che ha presentato la domanda di avvio del procedimento stesso non si sia presentata. La Segreteria dell’Organismo può rilasciare, in data successiva a quella fissata per l’incontro di Mediazione, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata partecipazione su richiesta della parte interessata

ART. 13

LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

E LE CONSEGUENZE

1. Le parti sono libere nell’esporre le proprie motivazioni, ragioni, pretese durante i singoli incontri di Mediazione e di addivenire o meno ad un accordo condiviso. La mancata partecipazione di una parte al procedimento di Mediazione, senza giustificato motivo, oltre a poter condurre a un Verbale di non avvenuta Conciliazione per mancata partecipazione, attiva il potere discrezionale del Giudice, il quale nell’eventuale e successivo giudizio può desumere da ciò argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116, 2° comma c.p.c. L’art. 8 comma 5 D.LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 comma 1bis e comma 2 D.LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio

ART. 14

GLI ESITI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il procedimento di Mediazione può concludersi con un risultato positivo o negativo. In entrambi i casi, come precisato al successivo punto 15, viene redatto un apposito Verbale (processo verbale di avvenuta o fallita conciliazione)

2. La conclusione del procedimento di mediazione può avvenire:

  • Per la mancata (e non giustificata) adesione/partecipazione di una delle parti al medesimo procedimento, nel qual caso viene rilasciato un verbale di mancata adesione e/o partecipazione, da utilizzare per tutte le finalità consentite dalla legge

  • Per effetto del raggiungimento di un accordo tra le parti in conflitto, nel qual caso verrà redatto un verbale di avvenuta conciliazione, da valere anche ai fini dell’omologa del Giudice

  • Per il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, nel qual caso il verbale rilasciato sarà di fallita conciliazione, anch’esso utilizzabile in altre sedi

3. Al termine del procedimento di Mediazione, il Mediatore consegna ad ogni parte del procedimento stesso una Scheda di Valutazione del servizio la quale deve essere sottoscritta da ognuna, completata indicando le generalità di chi l’ha sottoscritta da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

ART. 15

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE

1. In caso di esito positivo o negativo del procedimento di Mediazione, il Mediatore redige apposito verbale di avvenuta o non avvenuta (o fallita) conciliazione. Entrambi i verbali sono sottoscritti da tutte le parti intervenute durante la Mediazione, e segnatamente le parti in conflitto, i rispettivi assistenti (ove presenti), il mediatore (e co-mediatore, ove presente), i consulenti (ove presenti)

2. Il Verbale di avvenuta conciliazione riporta una serie di indicazioni, tra cui i dati identificativi delle parti, il luogo e la data del tentativo di mediazione, il numero di protocollo del procedimento di Mediazione, il riferimento all’accreditamento del Mediatore e dell’Organismo di Mediazione, il riferimento al valore superiore o meno a 50.000 Euro del verbale di avvenuta conciliazione (per l’esenzione dall’imposta di registro), l’indicazione del Mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere il verbale, nonchè ogni altro riferimento relativo all’avvenuta conciliazione e ai termini dell’accordo raggiunto. Al Verbale (ove previsto un accordo separato) viene allegata copia dell’accordo vero e proprio, con le relative clausole previste e consentite per legge

3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

4. L’accordo raggiunto, anche a seguito di una proposta del Mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento

5. Una copia del Verbale di avvenuta conciliazione viene rilasciata ad ognuna delle parti che la richiedono, mentre un’altra resta presso il Servizio di Mediazione, per gli adempimenti previsti per legge. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle Indennità dovute

6. Nel Verbale di non avvenuta (fallita) conciliazione vengono riportate non soltanto le indicazioni relative alle parti in conflitto, ma possono essere indicati anche i motivi della fallita conciliazione, come ad esempio la mancata partecipazione al procedimento, la mancata accettazione o il rifiuto dei termini della proposta conciliativa del Mediatore, la volontà di non iniziare il procedimento di Mediazione al termine del primo incontro

7. Una copia del Verbale di non avvenuta conciliazione viene rilasciata alle parti che la richiedono, mentre un’altra resta presso il Servizio di Mediazione, per gli adempimenti previsti per legge

ART. 16

L’ACCORDO FINALE E ALTRI SVILUPPI

1. In caso di esito positivo della Conciliazione, le parti riportano i termini dell’intesa raggiunta in un testo di accordo, anche avvalendosi di una apposita stanza messa a disposizione dall’Organismo, successivamente alla conclusione del procedimento di Mediazione, per consentire alle stesse di sottoscrivere un accordo in termini giuridici, eventualmente, su richiesta delle parti, con l’ausilio di terzi esperti (legali e assistenti) dell’Organismo che saranno remunerati in base al servizio prestato, i quali redigeranno la bozza di contratto in modo imparziale, indipendente, professionale e senza avere alcun legame con la controversia o con le parti

2. Il Verbale di accordo deve avere un contenuto che non sia contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, e deve essere redatto nelle forme previste per legge, pena l’impossibilità di ottenere l’omologa dal Giudice necessaria ai fini della sua validità quale titolo esecutivo

ART. 17

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE QUALE TITOLO ESECUTIVO

1. Il Verbale di Conciliazione, perfettamente aderente nel contenuto e nella forma alle prescrizioni normative (non contrarietà a norme imperative e ordine pubblico, accertata regolarità formale) è omologato, su Istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo (per il concetto di sede si richiama l’art. 3). Nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 direttiva 2008/52/CE, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione

2. Ove tutte le parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un Avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi Avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico

3. Il Verbale di Conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

ART. 18

IL REGIME DELLE SPESE PROCESSUALI

1. Le parti che partecipano al procedimento di Mediazione vengono informate sia dai responsabili del Servizio di Mediazione, sia dal Mediatore incaricato (in fase di presentazione dei principi e delle regole del servizio), sulle conseguenze in sede giudiziaria dei comportamenti precedentemente adottati dalle stesse in sede di Mediazione

2. Le informazioni da portare a conoscenza delle parti riguardano i seguenti punti:

a) Nell’ipotesi in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta formulata in sede di Mediazione dal Mediatore, il Giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto

b) Resta ferma l’applicabilità’ degli artt. 92 e 96 del Codice di Procedura Civile. Le previsioni di cui al punto 18.1. si applicano altresì alle spese per l’Indennità’ corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all’esperto consulente incaricato durante il procedimento di Mediazione

c) Nell’ipotesi in cui il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta formulata dal Mediatore in sede di Mediazione, il Giudice, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’Indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all’esperto consulente incaricato durante il procedimento di Mediazione. Il Giudice è tenuto a esplicitare, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese

d) Salvo diverso accordo, tali previsioni non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri

ART. 19

VANTAGGI FISCALI

1. Gli artt. 17 e 20 del D. LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, riservano a coloro che accedono alla procedura di Mediazione, specifici vantaggi di natura fiscale:

a) Esenzione dall’imposta di bollo

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di Mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura

b) Esenzione dall’imposta di registro

Il Verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di € 50.000,00, altrimenti, l’imposta è dovuta per la parte eccedente

c) Riconoscimento di un credito d’imposta

A ciascuna parte che ha corrisposto l’Indennità all’Organismo di Mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’Indennità medesima, fino ad un massimo di € 500,00 in caso di successo della Mediazione e di € 250,00 in caso di insuccesso

ART. 20

LA LEGGE APPLICABILE E I CRITERI INTERPRETATIVI

1. La mediazione finalizzata alla Conciliazione è disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e Decreto Ministeriale 6 luglio 2011 n. 145 – e successive integrazioni e modifiche – nella legge n. 98/2013 di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 e produce effetti all’interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale, fatte salve le previsioni comunitarie relative alla conciliazione trasfrontaliera, anche in tema di omologa dei verbali di Conciliazione come titoli esecutivi

2. Il Mediatore e i suoi ausiliari sono tenuti ad osservare il Regolamento di Mediazione, il Codice Etico e le Tabelle di Indennità, esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità

3. L’Organismo si riserva di interpretare e applicare ogni altro principio e regola procedurale per assicurare il rapido, efficiente e serio svolgimento del procedimento di Mediazione

4. Le previsioni del presente Regolamento per i procedimenti obbligatori per legge o comunque disciplinati imperativamente si applicano solo in quanto compatibili e, comunque, le norme contrastanti sono sostituite dalle previsioni inderogabili di legge senza necessità di espressa modifica

In ogni caso, per quanto non espressamente previsto, compresa la materia del gratuito patrocinio (ove applicabile), si rinvia alle previsioni di legge

ART. 21

RESPONSABILITA’ DELLE PARTI

1. Le parti che hanno intenzione di avvalersi del servizio di Mediazione di CONCILIAMOCI, sono responsabili delle seguenti azioni e comportamenti:

a) L’individuazione dell’assoggettabilità della controversia ad un procedimento di Mediazione finalizzata alla conciliazione, la presenza di eventuali eccezioni, esclusioni, pregiudiziali, preclusioni, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente comunicate a CONCILIAMOCI all’atto di presentazione e deposito dell’Istanza di Mediazione e non riconducibili alla condotta non diligente dell’Organismo

b) Ogni indicazione contenuta circa l’ oggetto, le ragioni e della pretesa e la natura della controversia contenuta nell’Istanza di Mediazione

c) L’individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, con particolare riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario, in presenza di controversie in cui le parti vogliano esercitare l’azione giudiziale nelle materie in cui il tentativo obbligatorio di Mediazione è previsto come condizione di procedibilità

d) L’individuazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le varie comunicazioni relative al procedimento di Mediazione

e) La determinazione del valore della controversia

f) La forma, la natura, il contenuto e la regolarità del mandato conferito al proprio rappresentante

g) L’indicazione di tutte le comunicazioni trasmesse a CONCILIAMOCI o al Mediatore nominato, durante tutto il procedimento di Mediazione, quali: le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti del gratuito patrocinio, le dichiarazioni inerenti all’inesistenza di più domande relative alla stessa controversia, dichiarazioni inerenti all’identità personale delle parti presenti al procedimento o dei rappresentanti delle stesse della forma e del contenuto dell’atto di delega, e via di seguito

h) L’individuazione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia

2. CONCILIAMOCI non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell’Organismo stesso, conseguenti a:

a) Mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo

b) Imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di Mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l’indicazione della data dell’incontro di Mediazione

ART. 22

DELEGATO E SEDI SECONDARIE

1. Il responsabile dell’Organismo nomina il Mediatore, o in sua vece provvederà un Delegato nella veste del SEGRETARIO GENERALE di CONCILIAMOCI ovvero di SEGRETARIO DI SEDE SECONDARIA

2. CONCILIAMOCI S.R.L. può istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale comunicando al Ministero della Giustizia le relative ubicazioni

3. Il Responsabile di CONCILIAMOCI può nominare, un suo Delegato (SEGRETARIO DI SEDE SECONDARIA) quale responsabile di sede

4. Il Responsabile di CONCILIAMOCI potrà delegare ai SEGRETARI delle eventuali SEDI SECONDARIE le proprie funzioni in merito alla nomina dei mediatori

ART. 23

SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E MEDIAZIONI PENDENTI

1. Nel caso di sospensione o cancellazione dal Registro degli Organismi di Mediazione, le mediazioni in corso proseguiranno davanti ad uno degli altri Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia e scelto di comune accordo tra le parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza di scelta dell’Organismo di cui sopra, provvederà Il Presidente del Tribunale del luogo in cui la Mediazione è pendente

ART. 24

MODALITA’ TELEMATICA PER LA MEDIAZIONE

1. L’Organismo gestisce, ai sensi dell’articolo 3 n. 4 del DM 28/2010, la Mediazione anche in modalità telematica attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità

Il servizio telematico di Mediazione integra e completa il più ampio servizio di Mediazione offerto dall’Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applica il Regolamento di Mediazione

2. La Mediazione Telematica è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso, portatile, tablet, telefono ecc.) collegata ad Internet e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, permettendo agli utenti di gestire l’intera procedura o singole fasi di Mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’Organismo di Mediazione

Consente alle parti (utenti e Mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza

3. CONCILIAMOCI assicura la procedura di Mediazione Telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom ad accesso riservato, utilizzata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni e documenti in formato elettronico

La piattaforma ZOOM è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa (zoom.us/docs/en-us/privacy-and-privacy.html)

Le credenziali per l’accesso sono uniche perchè generate automaticamente da ZOOM ed inviate tramite la nostra apposita piattaforma esclusivamente agli Avvocati partecipanti all’incontro

Altre info si trovano ai seguenti indirizzi Internet:

– https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html

– https://zoom.us/it/security.html

L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di Mediazione o sue singole fasi

4. Conciliamoci si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, Conciliamoci non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso

5. Le parti ed il Mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell’invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte

Il Mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione, gestendo in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il Mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del Mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate dalla piattaforma

6. I verbali e l’eventuale accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l’invio dovrà avvenire a mezzo PEC. In caso di sottoscrizione autografa delle parti, l’Avvocato dovrà certificarne l’autenticità con l’apposizione della propria firma digitale inviandoli a mezzo PEC, allo scopo di certificarne la provenienza

7. Le parti s’impegnano a mantenere la riservatezza sul procedimento. In particolare s’impegnano a non registrare video e/o audio e a non verbalizzare quanto viene dichiarato nel corso del procedimento e a non divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento